Notizia del 09/04/2021: AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 2021

09/04/2021  

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 2021 

Il governo, le parti sociali e le istituzioni hanno apportato un aggiornamento del protocollo anti contagio covid-19 in data 6/4/2021 per tenere conto dell’evoluzione della pandemia e delle conoscenze che nel frattempo si sono rese disponibili.

Le modifiche apportate piu' importanti:

Ingresso in azienda

Vengono elencate le norme che si sono susseguite nel tempo. Viene inoltre modificata la modalità per la riammissione in azienda di un lavoratore che è stato positivo da covid-19:

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Si richiama l’importanza del trattamento dei dati personali: “nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

Pulizia e sanificazione in azienda

Si aggiorna la normativa specifica “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute 17644 del 22 maggio 2020”.

Precauzioni igieniche personali

E' favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni del OMS.

Dispositivi di protezione individuali

E' presente un maggior dettaglio sulla definizione dei DPI da utilizzare e in particolare sono definiti come DPI anche le mascherine chirurgiche.

Da notare anche il punto in cui si stabilisce “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”.

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

Rimane invariato.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

Rispetto alla precedente stesura dove era scritto “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”, nella nuova versione le trasferte sono consentite ma ci deve essere una valutazione “In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.”

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Rimane invariato.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Vi sono alcune modifiche, in pratica la sostituzione del solo distanziamento sociale con l’uso della mascherina chirurgica o DPI superiori.

“- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia/areazione dei locali”

Formazione:

Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. In pratica è obbligatorio procedere con gli aggiornamenti.

Interessante quanto afferma Aifos: "Alla luce delle novità apportate con l'aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso."

Viene chiarito (c'era anche nell'ultimo DPCM) che si può fare formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda. Anche qui, come nel DPCM 2 Marzo 2021 continua ad esserci l’errore del riferimento al documento dell’Inail “«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» che è del tutto non pertinente con la formazione, invece non si fa riferimento al protocollo per la formazione contenuto nelle linee guida Regionali.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Viene specificato l’obbligo di coinvolgere il medico competente.

Sorveglianza sanitaria/Medico competente

Viene dato al medico competente un ruolo più centrale e maggiori compiti “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili..” e “Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena”.

Viene inoltre specificato l’obbligo della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi nel caso del ritorno al lavoro dei lavoratori positivi.

“La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

- Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità”.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Praticamente invariato.

Scarica nuovo protocollo anti contagio COVID-19 ambienti di lavoro, 06/04/2021


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