Notizia del 25/06/2024: BOZZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

25/06/2024   BOZZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

E' stata pubblicata, dopo un'attesa di due anni, quella che dovrebbe essere la bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni definita così dallo stesso Ministero del Lavoro. Aspettiamo dunque l'approvazione in sede di Conferenza Stato, Regioni e Provincie autonome e pubblicazione di questo nuovo atto legislativo che accorperà e sostituirà i vari Accordi attualmente emanati.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

  • l'individuazione della durata e i contenuti minimi e le modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti erogatori, sia da parte dei destinatari e il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione;
  • individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

NUOVI PERCORSI FORMATIVI INTRODOTTI DALL'ACCORDO

Il nuovo Accordo introduce anche la definizione dei requisiti della formazione e della abilitazione per i seguenti destinantari:

  • datori di lavoro
  • datori di lavoro, lavoratori autonomi e lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • utilizzatori delle macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali
  • utilizzatori di carriponte

SOGGETTI FORMATORI CHE POTRANNO EROGARE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Sono individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

I soggetti formatori "accreditati" devono inoltre aver maturato almeno tre anni di esperienza, documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.

Per i corsi di formazione rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti è sufficente il solo requisito dell'accreditamento regionale, non anche l'esperienza triennale.

ORGANIZZAZIONE CORSI

Il soggetto formatore deve predisporre il progetto formativo e deve ammettere un numero massimo di 30 partecipanti (limite non applicabile per evenuali corsi erogati in modalità e-learning). Nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi passa da 1:6 a 1 docente per 5 allievi.

La frequenza dei corsi di formazione è stata ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento.

Il datore di lavoro assume il ruolo di soggetto formatore ed ha dunque la facoltà di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che vengano rispettati i vincoli dell’Accordo e può avvalersi di soggetti formatori individuati dallo stesso accordo.

CORSO PER LAVORATORI

Il percorso si articola in due moduli distinti:

  • modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e che costituisce credito formativo permanente
  • modulo di formazione specifica con durata minima di 4, 8 o 12 ore, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio riferiti alla mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

CORSO PER PREPOSTI

Si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale + specifica per i lavoratori. Il corso ha una durata minima di 12 ore e non è consetito erogare in e-learning. Resta confermata la periodicità biennale, come previsto dalla legge 215/2021 con durata minima di 6 ore per quanto riguarda l'aggiornamento. 

CORSO PER DIRIGENTE

Il corso ha una durata minima di 12 ore. Per chi opera nei cantieri mobili o temporanei va aggiunto alla formazione base il modulo "cantieri" dalla durata minima di 6 ore. Resta confermata la periodicità quinquennale per l’aggiornamento con una durata minima sempre di 6 ore.  

CORSO PER DATORE DI LAVORO

La novità più interessante riguarda la formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro che dovrebbe prevedere due moduli formativi, con durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo di 6 ore per i “cantieri” per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, esattamente come per i dirigenti. 

La formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

L’aggiornamento dovrà avvenire entro i cinque anni, con modulo di 6 ore.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CON INCARICO RSPP

La formazione si articola nel corso formativo per datori di lavoro, di cui al paragrafo precedente, da un modulo comune di 8 ore e da ulteriori moduli tecnici- integrativi per particolari settori di riferimento, secondo il seguente prospetto:

  • modulo comune tecnico – operativo (Il processo di valutazione; i fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione; esercitazione in cui è prevista la predisposizione di un DVR per il settore ATECO di riferimento);
  • moduli tecnici – integrativi, a loro volta così suddivisi: - Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore); - Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore); - Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore); - Modulo Integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 ore).

Non è possibile erogare la formazione base in modalità e-learning, mentre per l’aggiornamento previsto con cadenza quinquennale, è possibile effettuare un corso di minimo 8 ore anche in modalità e-learning.

FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

La formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:

  • modulo A che costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;
  • modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione che prevedono, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca e Sanità residenziale). La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

FORMAZIONE COORDINATORE CSP/CSE

Non sono introdotte modifiche a durata minima e contenuti dei percorsi formativi per le figure di CSP/CSE per come attualmente previsti all’art. 98 dell’allegato XIV del d. lgs. 81/2008.

FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)

Nella bozza è stabilito che la durata minima del corso dovrebbe essere di 12 ore, articolate in due moduli:

  • Giuridico – tecnico;
  • Parte pratica.

Non è possibile l'erogazione in modalità e-learning e l'aggiornamento è a scadenza quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere in presenza. 

FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE ART. 73 COMMA 5 D.LGS 81/08

Per i moduli di formazione pratica con più attrezzature, dovranno essere disponibili tutte le tipologie di attrezzature e ogni operatore le dovrà adoperare tutte.  

Una novità è legata all’introduzione di percorsi di formazione teorico - pratici per quegli operatori che utilizzano tre specifiche attrezzature:

  • macchina agricola raccogli frutta per cui è richiesto un modulo base teorico – tecnico di 4 ore e una parte pratica, anch’essa di 4 ore;
  • caricatori per la movimentazione di materiali, modulo teorico – tecnico di 4 ore e parte pratica 4 ore;
  • carriponte – il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, identificando tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, di 6 ore. L’abilitazione invece, per tutte le tipologie, comporta un modulo pratico di 7 ore.

L’aggiornamento ha cadenza quinquennale con una durata di almeno 4 ore per la parte pratica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La bozza dell'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi.

I DL sono tenuti a frequentare e concludere i corsi di formazione entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore.

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