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Notizia del 25/06/2024: BOZZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
25/06/2024 | BOZZA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA |
E' stata pubblicata, dopo un'attesa di due anni, quella che dovrebbe essere la bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni definita così dallo stesso Ministero del Lavoro. Aspettiamo dunque l'approvazione in sede di Conferenza Stato, Regioni e Provincie autonome e pubblicazione di questo nuovo atto legislativo che accorperà e sostituirà i vari Accordi attualmente emanati.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
- l'individuazione della durata e i contenuti minimi e le modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti erogatori, sia da parte dei destinatari e il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione;
- individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
NUOVI PERCORSI FORMATIVI INTRODOTTI DALL'ACCORDO
Il nuovo Accordo introduce anche la definizione dei requisiti della formazione e della abilitazione per i seguenti destinantari:
- datori di lavoro
- datori di lavoro, lavoratori autonomi e lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- utilizzatori delle macchine agricole raccoglifrutta e dei caricatori per la movimentazione di materiali
- utilizzatori di carriponte
SOGGETTI FORMATORI CHE POTRANNO EROGARE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Sono individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
I soggetti formatori "accreditati" devono inoltre aver maturato almeno tre anni di esperienza, documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.
Per i corsi di formazione rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti è sufficente il solo requisito dell'accreditamento regionale, non anche l'esperienza triennale.
ORGANIZZAZIONE CORSI
Il soggetto formatore deve predisporre il progetto formativo e deve ammettere un numero massimo di 30 partecipanti (limite non applicabile per evenuali corsi erogati in modalità e-learning). Nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi passa da 1:6 a 1 docente per 5 allievi.
La frequenza dei corsi di formazione è stata ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento.
Il datore di lavoro assume il ruolo di soggetto formatore ed ha dunque la facoltà di organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che vengano rispettati i vincoli dell’Accordo e può avvalersi di soggetti formatori individuati dallo stesso accordo.
CORSO PER LAVORATORI
Il percorso si articola in due moduli distinti:
- modulo di formazione generale di durata non inferiore alle 4 ore e che costituisce credito formativo permanente
- modulo di formazione specifica con durata minima di 4, 8 o 12 ore, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio riferiti alla mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
CORSO PER PREPOSTI
Si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale + specifica per i lavoratori. Il corso ha una durata minima di 12 ore e non è consetito erogare in e-learning. Resta confermata la periodicità biennale, come previsto dalla legge 215/2021 con durata minima di 6 ore per quanto riguarda l'aggiornamento.
CORSO PER DIRIGENTE
Il corso ha una durata minima di 12 ore. Per chi opera nei cantieri mobili o temporanei va aggiunto alla formazione base il modulo "cantieri" dalla durata minima di 6 ore. Resta confermata la periodicità quinquennale per l’aggiornamento con una durata minima sempre di 6 ore.
CORSO PER DATORE DI LAVORO
La novità più interessante riguarda la formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro che dovrebbe prevedere due moduli formativi, con durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo di 6 ore per i “cantieri” per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, esattamente come per i dirigenti.
La formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
L’aggiornamento dovrà avvenire entro i cinque anni, con modulo di 6 ore.
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO CON INCARICO RSPP
La formazione si articola nel corso formativo per datori di lavoro, di cui al paragrafo precedente, da un modulo comune di 8 ore e da ulteriori moduli tecnici- integrativi per particolari settori di riferimento, secondo il seguente prospetto:
- modulo comune tecnico – operativo (Il processo di valutazione; i fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione; esercitazione in cui è prevista la predisposizione di un DVR per il settore ATECO di riferimento);
- moduli tecnici – integrativi, a loro volta così suddivisi: - Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore); - Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore); - Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore); - Modulo Integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 ore).
Non è possibile erogare la formazione base in modalità e-learning, mentre per l’aggiornamento previsto con cadenza quinquennale, è possibile effettuare un corso di minimo 8 ore anche in modalità e-learning.
FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
La formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli:
- modulo A che costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;
- modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione che prevedono, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia; Costruzioni; Chimico – Petrolchimico) e 12 ore (Pesca e Sanità residenziale). La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
A questi si aggiunge il modulo C che è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP della durata complessiva di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
FORMAZIONE COORDINATORE CSP/CSE
Non sono introdotte modifiche a durata minima e contenuti dei percorsi formativi per le figure di CSP/CSE per come attualmente previsti all’art. 98 dell’allegato XIV del d. lgs. 81/2008.
FORMAZIONE PER LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011)
Nella bozza è stabilito che la durata minima del corso dovrebbe essere di 12 ore, articolate in due moduli:
- Giuridico – tecnico;
- Parte pratica.
Non è possibile l'erogazione in modalità e-learning e l'aggiornamento è a scadenza quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere in presenza.
FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE ART. 73 COMMA 5 D.LGS 81/08
Per i moduli di formazione pratica con più attrezzature, dovranno essere disponibili tutte le tipologie di attrezzature e ogni operatore le dovrà adoperare tutte.
Una novità è legata all’introduzione di percorsi di formazione teorico - pratici per quegli operatori che utilizzano tre specifiche attrezzature:
- macchina agricola raccogli frutta per cui è richiesto un modulo base teorico – tecnico di 4 ore e una parte pratica, anch’essa di 4 ore;
- caricatori per la movimentazione di materiali, modulo teorico – tecnico di 4 ore e parte pratica 4 ore;
- carriponte – il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, identificando tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, di 6 ore. L’abilitazione invece, per tutte le tipologie, comporta un modulo pratico di 7 ore.
L’aggiornamento ha cadenza quinquennale con una durata di almeno 4 ore per la parte pratica.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La bozza dell'Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi.
I DL sono tenuti a frequentare e concludere i corsi di formazione entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore.
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