Notizia del 02/05/2022: COVID-19: LE NOVITA': nuove indicazioni su protezioni, green pass e vaccinazione

02/05/2022  

COVID-19: LE NOVITA': nuove indicazioni su protezioni, green pass e vaccinazione

 

E' stata firmata il 28 aprile l'Ordinanza del Ministro della Salute, che produce effetti "a partire dal 1 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo " e "comunque non oltre il 15 giugno 2022”.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Dal 1 maggio è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

c) rimane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Il sopracitato provvedimento raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non vige per gli appartenenti alle seguenti categorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni; 

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Per gli ambienti scolastici rimane attiva la normativa vigente in cui resta l'obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia.

LUOGHI DI LAVORO

Per quanto concerne i luoghi di lavoro, continuano a essere in vigore i protocolli condivisi, già applicati, per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e come indica il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l'Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina rimane fortemente consigliata. Inoltre è previsto che il 4 maggio imprese e sindacati si riuniscano per valutare una modifica delle attuali regole.

Per quanto concerne la Pubblica Amministrazione la Circolare n.1/2022 del 29 Aprile 2022 riporta alcuni esempi di utilizzzo raccomandato o non necessario delle mascherine. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di barriere protettive;

- riunioni in presenza;

- durante le file per l'accesso a luoghi comuni;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze comune con uno o piu' lavoratori;

- per chi condivide la stanza con personale "fragile";

- in presenza di sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

- negli ascensori;

- dove si verifica la compresenza di piu' soggetti nel medesimo ambiente.

Mentre l’utilizzo viene definito come non necessario:

- in caso di attività svolta all’aperto;

- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

- in ambienti ampi, anche comuni ma dove non vi sia il rischio di affolamento.

La circolare sottolinea come ciascuna amministrazione dovrà "adottare le misure che ritiene piu' aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemologico che delle prescrizioni di carattere sanitario e eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità".

GREEN PASS E OBBLIGHI VACCINALI

La certificazione verde, c.d. il green pass non sarà piu' richiesto sui luoghi di lavoro, pubblici o privati.

Mentre resta l'obbligo di vaccinazione in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, forze dell'ordine e per tutti i cittadini over 50 anni.

Fino al 31 dicembre resta, invece, in vigore l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e operante nelle RSA.

 Allegati

 

Ordinanza del 28.04.2022

 

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