Notizia del 14/01/2026: D.LGS. 31 DICEMBRE 2025 N.213 - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

14/01/2026   D.LGS. 31 DICEMBRE 2025 N.213 - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Pubblicato, nella GU n. 6 del 09 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213, attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in vigore dal 24 gennaio 2026; il nuovo decreto va a modificare il TITOLO IX, CAPO III del D.Lgs. 81/08.

 Fra le principali novità si segnala:

 Esecuzione lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione

Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

Per gli edifici realizzati antecedentemente alla legge 27 marzo 1992, n. 257, (che ha vietato dell’amianto),  il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.

Controllo dell'esposizione

L’articolo 9 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 modifica l’articolo 253 in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell’esposizione all’amianto e introducendo l’obbligo di microscopia elettronica. La disposizione aggiorna il sistema di monitoraggio dell’esposizione professionale all’amianto, introducendo criteri più rigorosi e tecnologie avanzate per la rilevazione delle fibre aerodisperse.

In particolare: - introduce l’obbligo di misurazione regolare della concentrazione di fibre mediante campionamento personale e ambientale. Al riguardo, si specifica che il campionamento personale è effettuato direttamente sul lavoratore e consente di rilevare la concentrazione di fibre nell’aria respirate durante l’attività. Il campionamento ambientale, invece, è eseguito nell’aria confinata nel luogo di lavoro, come integrazione al campionamento personale, per valutare la dispersione generale delle fibre. La combinazione dei due metodi di rilevazione permette di ottenere un quadro completo e attendibile dell’esposizione, sia individuale che collettiva, e di verificare l’efficacia delle misure di contenimento e protezione adottate.

 Valore limite

Si abbassano i limiti di concentrazione di fibre aerodisperse, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm, (era 0,1) misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Riduzione delle semplificazioni previste per le attività ESEDI

Per le attività ESEDI (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità) non si dovevano applicare gli art. 250, (obbligo di notifica per esecuzione lavori), 251 comma 1 (adozione di particolari misure di prevenzione protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio), ora rimane non applicabile solo l’art. 250, pertanto da ora anche per chi è nel regime degli ESEDI:

·        dovrà adottare di particolari misure di prevenzione protezione (art.251 comma 1)

·        i lavoratori prima di essere adibiti allo svolgimento dei lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competentedevono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro, inoltre sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. (art.259)

·         Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1 , (registro degli esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni) e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. (art. 260)

 Valutazione del rischio e “priorità” alla rimozione

Per attività che possono presentare rischio di esposizione, la valutazione deve servire a stabilire natura e grado dell’esposizione e a dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei MCA) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica

 Sorveglianza sanitaria

Viene esplicitata per lavoratori esposti alla polvere da manipolazione attiva di amianto/MCA:

·         prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o periodicità del medico competente)

·         finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro

·         prevista visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Formazione

Tre innesti concreti:

·         aggiornamento dei contenuti formativi sui DPI, con attenzione a scelta, limiti e corretta utilizzazione, soprattutto per le vie respiratorie

·         obbligo che la formazione sia adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici

·         obbligo che la formazione sia adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici per demolizione/rimozione: ulteriore formazione su attrezzature tecnologie e macchine per contenere  emissione e dispersione di fibre


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