Notizia del 25/10/2022: D.M. 3 SETTEMBRE 2021 - NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

SISA S.r.l. - D.M. 3 SETTEMBRE 2021 - NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

SISA S.r.l. - D.M. 3 SETTEMBRE 2021 - NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

SISA S.r.l. - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO

SISA S.r.l. - PROROGA AL 2023 DEL D.M. 1 SETTEMBRE 2021 - PER LA QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DEI PRESIDI ANTINCENDIO

SISA S.r.l. - 4 OTTOBRE 2022 -  ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 02 SETTEMBRE 2021 

25/10/2022  

D.M. 3 SETTEMBRE 2021 - NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2022

La valutazione del rischio di incendio prevista dal D.M. 3 settembre 2021 che entrerà in vigore il 29.10.2022 si applicherà alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dal'art.62 del D.lgs.81/2008, ad esclusione di attività che si svolgono in cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.lgs.81/2008.

Il decreto conferma l'obbligo da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, ma ne modifica alcune disposizioni e contenuti, quindi si ritiene necessaria la verifica di quanto già adottato ed eventualmente provvedere all'aggiornamento.

In particolare, il D.M. 03/09/2021 definisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

In base a quanto definito al comma 2 del punto 1 dell'allegato I del D.M. 03/09/2021 i luoghi di lavoro possono essere classificati come:

  • luoghi di lavoro a rischio incendio NON BASSO;
  • luoghi di lavoro rischio incendio BASSO.

Per i luoghi di lavoro con rischio incendio NON BASSO, la valutazione del rishio incendio, le misure di prevenzione, protezione e gestionali vengono eseguite secondo i criteri del D.M. 03/08/2015 (codice prevenzione incendi).

Per i luoghi di lavoro con rischio BASSO, la mitigazione del rischio viene conseguita secondo i nuovi criteri del D.M. 03/09/2021, ovvero utilizzando il cosidetto "Minicodice".

Sono identificati luoghi di lavoro a rischio basso quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi indicati di seguito:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (si intende le persone presenti a qualsiasi titolo);
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qr>900/Mj/m2);
  • dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Nel presente decreto viene inoltre mostrato come deve essere redatta la valutazione del rischio incendio ai fini di rappresentare un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle piu' severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle conseguenze per gli occupanti.

La valutazione del rischio incendio deve comprendere almeno i seguenti punti:

  • individuazione dei pericoli d'incendio;
  • descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti,
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambienti;
  • individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Si ricorda inoltre l'obbligo, introdotto dal D.M. 01/09/2021, di predisporre il registro antincendio anche alle attività con almeno un lavoratore in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto secondo il DPR 151/2011.

Rimanimo a disposizione per eventuali chirimenti sulle nuove misure da adottare e per provvedere con gli eventuali aggiornamenti.

ALLEGATI:

 Copyright - SISA SRL – Via Pasubio 2/28 – 10064 PINEROLO - TO

info@sisasrl.org tel. 0121 202939


Tutte le news