Notizia del 01/02/2022: Focus sulle modifiche al D.Lgs. 81/08 apportate dalla Legge 215/2021

 

01/02/2022  

 

Focus sulle modifiche al D.Lgs. 81/08 apportate dalla Legge 215/2021

 



 

La Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale (chiamato anche “Decreto Fisco-Lavoro”), contiene anche modifiche importanti al D.Lgs. 81/08 - Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tanto che c’è chi la definisce come una mini riforma del testo unico sulla sicurezza.

Le modifiche apportate al D.lgs 81/08 sono significative e determinano una serie obblighi e modifiche organizzative per tutte le aziende.

Fra le novità, alcune sono immediatamente entrate in vigore, altre, come i nuovi obblighi sulla formazione entreranno in vigore in seguito alla pubblicazione di un futuro accordo Stato-Regioni che è previsto entro il 30/06/2022.

Andiamo a vedere le modifiche più rilevanti per le aziende:

  • Il preposto
  • Le modifiche in ambito formazione e addestramento
  • La formazione del Datore di Lavoro
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale
  • Attività di vigilanza

Il preposto

Tante novità e responsabilità

Tante le modifiche relative alla figura del preposto. I compiti del preposto sono stati rivisti e meglio definiti, con un evidente aumento di responsabilità con però la possibilità di riconoscere un emolumento, ma anche obblighi a carico del Datore di Lavoro nella gestione di questa figura.

Nuovi obblighi per il Datore di Lavoro e il Dirigente

Partendo proprio dagli obblighi del datore di lavoro e del dirigente previsti dall’articolo 18 sono stati incrementati con l’introduzione della nuova lettera b-bis) che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti.

È indubbio che una nomina possa servire per chiarire le responsabilità, i compiti e l’ara in cui deve operare il preposto.

“Emolumento di responsabilità” del preposto in materia di vigilanza

Viene definito che “Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza” e che “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Non c’è dubbio che i nuovi obblighi di vigilanza e di sospensione dell’attività nei casi a rischio rappresentano un aumento di responsabilità del preposto che deve essere tutelato nelle sue funzioni da eventuali ritorsioni per aver sospeso temporaneamente l’attività a rischio e (se la contrattazione collettiva lo stabilirà) anche un compenso specifico per l’attività di vigilanza.

La vigilanza comportamentale del preposto

La modifica più importante riguarda l’articolo 19 che definisce gli obblighi del preposto che viene modificato attribuendo al preposto nuovi compiti.

Viene modificata la lettera a) e aggiunta la lettera f-bis) che in pratica prevedono tre nuovi obblighi, che rendono l’azione del preposto notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

I tre nuovi obblighi sono:

-“in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

-“in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

L’individuazione del preposto negli appalti

L’individuazione del preposto è richiesta espressamente anche negli appalti. L’articolo 26 è stato infatti modificato con l’introduzione del nuovo comma “8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

La formazione del preposto

Viste queste importanti novità e compiti che riguardano il preposto, non poteva mancare anche la necessità di riformare gli obblighi formativi a carico di questa figura che diventa cardine nella gestione della sicurezza aziendale.

Visto che il suo ruolo e responsabilità vengono rafforzati, si prevede che essa debba essere svolta “interamente con modalità in presenza(1) e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Si ricorda che ad oggi l’aggiornamento del preposto deve avvenire con frequenza quinquennale ed è possibile anche in modalità e-learning.

(1) la formazione in FAD (formazione a distanza) se svolta con modalità in video conferenza sincrona è considerata al pari della formazione in presenza.

I programmi dei ns. corsi sono già stati aggiornati per allinearli a queste nuove disposizioni.

 

Le modifiche in ambito formazione e addestramento

Importanti modifiche hanno interessato l’articolo 37, con la modifica del comma 7 e l’introduzione del comma 7-ter.

Il comma 7-ter prevede quanto indicato precedentemente per la formazione del Preposto, mentre la modifica del comma 7 prevede il nuovo obbligo di formazione per il Datore di Lavoro e la previsione di un nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni da definire entro il 30/6/2022.

La conferenza delle Regioni dovrà quindi definire le nuove regole che potranno andar a integrare, modificare o riscrivere gli attuali Accordi Stato-Regioni sulla formazione.

La formazione del Datore di lavoro

Prima di questa modifica l’obbligo della formazione a carico dei Datori di lavoro sussisteva solo se venivano svolti direttamente i compiti di RSPP, ora tale obbligo viene esteso a tutti i Datori di lavoro.

Le modalità saranno definite con i prossimi accordi Stato Regioni previsti entro il 30/06/2022.

La verifica finale di apprendimento e di efficacia della formazione

I nuovi accordi Stato-Regioni sulla formazione dovranno definire le modalità per la “verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Bisogna quindi attendere i nuovi Accordi Stato-Regione per avere indicazioni più precise anche su alcuni aspetti organizzativi, quale ad esempio cosa bisognerà fare in caso di verifica di efficacia negativa.

Regolamentazione dell’addestramento

Le modifiche hanno chiarito meglio che cosa si intendere per addestramento e come deve essere “tracciato”:

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

L’addestramento va quindi anche documentato, ad esempio con un semplice verbale o registro anche eventualmente elettronico.

Al momento tutte le novità introdotte in ambito formazione rimangono sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.

Gli obblighi relativi al preposto sono entrati subito in vigore per cui è importante verificare i documenti e l’organizzazione relativa a questa figura.

 

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Modificato l’art 14 e nuovo allegato I

Una modifica importante e di sicuro impatto per le aziende è la totale riformulazione in senso più repressivo dell’art 14, ovvero l’articolo che può portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più che ci sia la reiterazione delle violazioni per ricevere la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per far si che venga emesso il provvedimento di sospensione.

Tale articolo prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, adotti un provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

-quando riscontra almeno il 10% dei lavoratori presenti irregolari.

-quando riscontra la presenza di lavoratori autonomi occasionali senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

-in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I; con il provvedimento di sospensione l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La sospensione prevede di fatto il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’Allegato I è molto importante, in quanto rappresenta l’elenco delle gravi violazioni in ambito salute e sicurezza che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

Riforma del D.lgs 81/08:

Revoca della sospensione

Per avere la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:

a) la regolarizzazione dei lavoratori irregolari anche in materia di salute e sicurezza;

b) il ripristino delle condizioni di lavoro sicure;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose;

d) il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque, se è superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Particolarmente severa è la sanzione per il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione, infatti è previsto l'arresto fino a sei mesi.

 

Attività di vigilanza

Ispettorato Nazionale del Lavoro INL e servizi ispettivi delle Regioni

Le modifiche hanno interessato le competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, equiparando quelle dell’Ispettorato a quelle delle Regioni (ASL).

 

Scarica la legge 215 del 2021

Scarica il testo del D.Lgs. 81 coordinato ed aggiornato a gennaio 2022

 

 

 Per maggiori informazioni contattare tell. 0121 202939 email info@sisasrl.org

 


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