Notizia del 10/11/2022: IL NUOVO CCNL EDILIZIA - NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE

09/11/2022 IL NUOVO CCNL EDILIZIA - NOVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE 

Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' edilizia, le parti (ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Tuttavia, la grande novità relativa alla sicurezza sul lavoro, è legata all’aggiornamento della formazione per tutti i livelli di rischio che non avrà più una cadenza quinquennale, ma il lavoratore edile dovrà effettuare l’aggiornamento della sua formazione della durata di 6 ore ogni 3 anni

La periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Si ricorda che la formazione dei lavoratori è ad oggi normata dall'accordo Stato Regiorni 21/12/2011, ma per i lavoratori operanti presso cantieri edili la formazione è ora regolata dal "Protocollo formazione e sicurezza" allegato II del CCNL dell'edilizia.

Resta invariata la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

In merito alla contestazione da parte di un ente ispettivo, si segnala che l'articolo 509 del Codice penale è stato depenalizzato e dunque i tecnici delle  ASL possono solo comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL dell’edilizia all'Ispettorato territoriale del lavoro-INL, quindi nel caso un datore di lavoro rispetti il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato da un ente di vigilanza ASL e tanto meno lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.

Di conseguenza, se in cantiere ci va un ente di vigilanza ASL, non può contestare la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, se riveste le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

La norma di riferimento sulla depenalizzazione dell'articolo 509 è il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con l'articolo 59 (autorità competenti ad applicare sanzioni amministrative) che inserisce un articolo 19-bis dopo il 19. Qui, tra le diverse autorità menzionate, viene citato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'art. 509 del codice penale. 

In conclusione l'INL può contestare la sanzione amministrativa per la mancata formazione obbligatoria o per il mancato aggiornamento triennale, ma l'Asl no (in quanto non competente per quel tipo di sanzione). Essa può, appunto, solo inviare una segnalazione all'INL.

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