Notizia del 17/06/2024: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEOASSUNTI

17/06/2024   LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEOASSUNTI DEVE ESSERE COMPLETATA PRIMA CHE GLI STESSI VENGANO ADIBITI ALLE RISPETTIVE MANSIONI

La Cassazione Penale, nella recente sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301, ha sottolineato che la formazione dei lavoratori ha un ruolo cruciale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che queste non sono solo raccomandazioni ma obblighi imprescindibili per i Datore di lavoro, ma anche che la formazione deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua mansione.  

Del resto la Sentenza conferma quanto già indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Si sottolinea infatti che la possibilità di completare il percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione, era una disposizione dell'Accordo contenuta tra le "disposizioni transitorie".

Contesto:

La Cassazione ha trattato un caso di infortunio sul lavoro che ha coinvolto un lavoratore neoassunto. Il lavoratore con mansione letturista, si è infortunato durante un'operazione di lettura dei contatori quando il tombino sollevato da un collega gli è caduto schiacciandoli il dito.

Violazioni contestate:

La Corte ha rilevato che l'azienda non aveva fornito una formazione adeguata e sufficiente al neoassunto, violando così l'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il lavoratore aveva ricevuto una formazione generale di 4 ore (modulo1) sulla sicurezza ma non aveva ancora effettuato il corso specifico (modulo 2) per le sue mansioni.

Decisione della Corte:

La Corte ha rifiutato il ricorso dell'imputata, amministratore unico e legale rappresentante dell'azienda confermando che l'adempimento dell'obbligo di formazione non può essere surrogato dal travaso di conoscenze da collegi più esperti. Inoltre ha stabilito che la formazione deve essere specifica e svolta da soggetti qualificati. E che la mancata formazione specifica ha reso prevedibile l'infortunio causato dalla negligenza del lavoratore, configurando una colpa specifica dell'azienda.

Implicazini:

La sentenza ribadisce l'obbligo di completare la formazione dei neoassunti prima che essi iniziano le loro mansioni, sottolineando che la formazione deve essere formale, specifica e condotta da professionisti qualificati (D.l. 6/3/13).

QUANDO EROGARE LA FORMAZIONE AL LAVORATORE NEOASSUNTO?

L'indicazione del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 afferma che il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore riceva la formazione preferibilmente prima o al massimo contestualmente all'assunzione.

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 lascia la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla data di assunzione e comunque prima che il lavoratore venga avviato all'attività lavorativa.

Di conseguenza i 60 giorni sono quindi il periodo entro il quale il dipendente deve terminare la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni, non il periodo entro il quale il datore di lavoro può avviare il lavoratore a svolgere attività lavorative in assenza di una specifica formazione.

LA FORMAZIONE VA EROGATA PRIMA CHE IL LAVORATORE SIA ADIBITO ALLA PROPRIA ATTIVITA'?

E' previsto che il lavoratore riceva la formazione  iniziale pima di essere adibito alla propria attività perché il datore di lavoro deve assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha precedentemente ricevuto adeguata informazione, addestramento e formazione come previsto dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Quindi il neoassunto dovrà essere informato e formato immediatamente, appena assunto, anche con percorsi formativi non coerenti con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 2011, purché la formazione in conformità all'Accordo sia completata entro 60 giorni dall'assunzione. Prima il Datore di Lavoro fornisce l'idonea formazione al lavoratore, prima potrà consentire al lavoratore di accedere alla propria mansione.

COSA PREVEDE L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 2011 SULLA FORMAZIONE?

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, i lavoratori devono svolgere un percorso formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro composto da due moduli:

- modulo di FORMAZIONE GENERALE: durata non inferiore alle 4 ore, i contenuti sono i medesimi per tutti i settori Ateco e non variano in base alle caratteristiche dell'azienda. Gli argomenti trattati sono relativi ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

- modulo di FORMAZIONE SPECIFICA: durata minima variabile in base al settore Ateco di appartenenza dell'azienda. Nello specifico 4 ore per aziende ricadenti nella classificazione "rischio basso", 8 ore per aziende ricadenti nel "rischio medio" e 12 ore per aziende ricadenti nel "rischi alto". Gli argomenti trattati sono i rischi delle attività lavorative e le procedure di lavoro, anche in caso di emergenza.

 La formazione specifica deve essere aggiornata ogni 5 anni con corsi di almeno 6 ore nel quale devono essere trattate le evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni pratiche e approfondimenti giudico-normativi, tecnici, rischi e misure di prevenzione. 

I corsi generale e specifica sono obbligatori per tutti i lavoratori, a questi dovranno aggiungersi la formazione prevista da altre leggi e Accordi, come ad esempio la formazione per l'uso di attrezzature.

SISA S.r.l. è a vostra disposizione organizzando numeri corsi di formazione sia in aula, in videoconferenza e in modalità e-learning. Consulta il calendario corsi.

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