Notizia del 08/01/2026: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025

08/01/2026   MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025

Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (giorno successivo alla pubblicazione) è stato convertito in legge il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”).

 Qui di seguito riportiamo le principali modifiche apportate dalla Legge 198/2025 al D.L. 159/2025 di cui abbiamo già parlato in precedenti news.

FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI (SOLO PER ALCUNI SETTORI A MINOR RISCHIO)

La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

 Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991 - ristoranti, bar, tavole calde, pub, ecc.) e nelle imprese turistico-ricettive, visto il basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).

 Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni  dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore, non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE

In fase di conversione del DL sicurezza 159/2025, l’art. 5 è stato modificato. In particolare:

    -     È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115 D.lgs. 81/08) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.

   -    È stato previsto che con regolamento da adottarsi con specifico D.P.C.M. (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze.

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI

Viene confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss), ma è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI

L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:

   -      Introduzione badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto dalle nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.

  -      In sede di conversione è stato chiarito che le sanzioni previste  all’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 (mancanza di tesser di riconoscimento) si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.      

  -  In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali, fra cui la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (formulazione aggiornata).

 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE

La Legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; è stato precisato l’ambito di applicazione includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

 In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, le sanzioni di cui agli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto. Sono inoltre previste anche sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate).

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.

LE ALTRE MISURE

Restano presenti le ulteriori misure DL sicurezza 159/2025 (INAIL, rete lavoro agricolo, potenziamento INL, borse di studio, personale sanitario INAIL, semplificazione controlli, dipartimenti di prevenzione/ASL, ecc.), con varie correzioni e coordinamenti testuali introdotti in conversione.

  

Scarica la normativa di riferimento:

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

 Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

 


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