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Notizia del 08/01/2026: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025
| 08/01/2026 | MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025 |
Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 (giorno successivo alla pubblicazione) è stato convertito in legge il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”).
Qui di seguito riportiamo le principali modifiche apportate dalla Legge 198/2025 al D.L. 159/2025 di cui abbiamo già parlato in precedenti news.
FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI (SOLO PER ALCUNI SETTORI A MINOR RISCHIO)
La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991 - ristoranti, bar, tavole calde, pub, ecc.) e nelle imprese turistico-ricettive, visto il basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore, non dalla stipula del contratto con l’agenzia.
INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE
In fase di conversione del DL sicurezza 159/2025, l’art. 5 è stato modificato. In particolare:
- È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115 D.lgs. 81/08) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
- È stato previsto che con regolamento da adottarsi con specifico D.P.C.M. (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze.
RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI
Viene confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss), ma è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI
L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:
- Introduzione badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto dalle nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.
- In sede di conversione è stato chiarito che le sanzioni previste all’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 (mancanza di tesser di riconoscimento) si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
- In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali, fra cui la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (formulazione aggiornata).
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE
La Legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; è stato precisato l’ambito di applicazione includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.
In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, le sanzioni di cui agli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto. Sono inoltre previste anche sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate).
È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.
LE ALTRE MISURE
Restano presenti le ulteriori misure DL sicurezza 159/2025 (INAIL, rete lavoro agricolo, potenziamento INL, borse di studio, personale sanitario INAIL, semplificazione controlli, dipartimenti di prevenzione/ASL, ecc.), con varie correzioni e coordinamenti testuali introdotti in conversione.
Scarica la normativa di riferimento:
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