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Notizia del 07/04/2025: NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI RAEE

07/04/2025 | NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI RAEE |
In riferimento della Legge 14 novembre 2024, n.166 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si segnalano importanti novità normative che intervengono in merito al sistema di gestione RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) da parte delle imprese, semplificando alcuni passaggi.
Tra le principali novità, la norma riscrive i processi di ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero", abrogando i precedenti adempimenti burocratici e introducendo nuove modalità operative.
Dal 15 novembre 2024, ovvero dall'entrata in vigore della Legge 166/2024, si punta a migliorare l'efficenza nella gestione dei rifiuti elettronici attraverso modifiche mirate:
- Ritiro "1 contro 1", rimane l'obbligo per i distributori, installatori e centri di assistenza di ritirare gratuitamente i RAEE al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente. In particolare per gli installatori l'obbligo di ritiro si applica anche nella situazione in cui si rimane nell'ambito di una prestazione di servizio e l'acquisto del AEE è fatto solo per l'installazione presso il cliente.
- Ritiro "1 contro 0", confermato l'obbligo per i distributori di AEE domestiche con superfici di vendita al dettaglio = o >400 mq di ritirare gratuitamente i RAEE senza obbligo d'acquisto di un prodotto equivalente. Anche distributori <400mq o che operano attraverso vendite a distanza possono aderire volontariamente a questa modalità.
- Abrogazione della categoria 3-bis, l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali viene sostituito con l'iscrizione al Sistema Informativo del CdC RAEE. L'iscrizione è necessaria per distributori, installatori e gestori di centri di assitenza tecnica.
- Registrazione e comunicazione annuale, l'iscrizione è gratuita e consente di operare in conformità con le modalità di ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero". I soggetti coinvolti devono registrarsi al Sistema Informativo del CdC RAEE e comunicare annualmente i volumi RAEE gestiti.
Sarà sufficiente utilizzare il documento di trasporto DDT che attesti il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione per il trasporto verso i centri di raccolta autorizzati o verso impianti autorizzati al trattamento adeguato, compreso il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito. Inoltre, sostituisce l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con un'iscrizione al Sistema Informativo del Centro di Coordinamento RAEE.
Il CdC RAEE ha pubblicato una guida operativa. Prima dell'iscrizione, sarà necessario registrarsi al Portale dei Servizi per la gestione integrata di RAEE domestici.
Le sanzioni per il mancato ritiro "1 contro 1" e la violazione dell'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con trasparenza e di immediata percezione rimangono quelle già vigenti (art.38 co. 1 del D. Lgs. 49/2014): il soggetto obligato è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 150 a 400 €, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Per maggiori informazioni contattare tel. n. 0121 202939 Roberta Bert - Email bert@sisasrl.org
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