Notizia del 12/05/2023: NUOVO DECRETO LAVORO CON MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

12/05/2023   NUOVO DECRETO LAVORO CON MODIFICHE AL D.LGS. 81/2008

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.103 del 04.05.2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, che all'art. 14 prevede delle importanti modifiche al testo Unico sulla Sicurezza.

Di seguito il testo.

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1(obblighi del Medico Competente):

1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene

conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»;

2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:    «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

 h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

Vi sono quindi importanti novità in merito alla figura del Medico Competente ed in particolare si introduce l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore; viene inoltre previsto che, in caso di grave impedimento del Medico Competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

 Aggiornamenti anche per quanto riguarda la formazione, ovvero maggior responsabilità da parte del Datore di Lavoro in merito ai contenuti, al rispetto della normativa di riferimento e degli accordi in materia di formazione, nonché al fatto che oltre ai propri lavoratori, deve provvede anche alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Modificati anche l’art. 72 in merito alla regolamentazione del noleggio e l’art. 71 comma 12 in merito ai soggetti privati abilitati alle verifiche sulle attrezzature.

 

 Copyright - SISA SRL – Via Pasubio 2/28 – 10064 PINEROLO - TO

info@sisasrl.org tel. 0121 202939


Tutte le news