Notizia del 28/05/2024: PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - AGGIORNAMENTI

28/05/2024   PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - AGGIORNAMENTI

È stata stabilita l’entrata in vigore della “patente a punti” o meglio “la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri” a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” introduce la patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili; tale Decreto con l’art. 29 comma 19 compreso nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, ma anche l’art. 90 sugli obblighi del committente e responsabile dei lavori e l’art. 157 sulle sanzioni a loro applicate.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’art. 37;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso di questi requisti di cui al comma 1 è autocertificato secondo il DPR n. 445/2000. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

REVOCA DELLA PATENTE

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Trascorsi dodici mesi dalla revoca,  l’impresa o il lavoratore ha la possibilità di presentare domanda per ottenere il rilascio di una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1.

DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI 

La Legge 56/2024 introduce l'allegato I-bis per l'individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Si tratta di 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti. 

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, letter a) del D.Lgs.81/08.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza patente con meno di 15 crediti, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.

RECUPERO PUNTI DECURTATI

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

ESONERO DELLA PATENTE A PUNTI PER FORNITORI, PROGETTISTI E IMPRESE CON CLASSIFICA SOA III

Sono esonerati al possesso della patente:

  • imprese in possesso di qualificazione SOA (Società organismi di attestazione), in classifica pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intelletuale.

PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ALTRI SETTORI

Il Decreto PNRR 4, nella versione approvata dalla Camera con il voto di fiducia, prevede la possibilità di estendere l'applicazione del sistema della patente a punti ad altri ambiti.

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, saranno individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali gli ambiti interessati. 

Allegati:

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