Notizia del 01/07/2022: Protocollo ambienti di lavoro - 30 giugno 2022

 

01/07/2022  

Protocollo ambienti di lavoro - 30 giugno 2022

 

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", che aggiorna e rinnova i protocolli precedenti.

Viene stabilito che il datore di lavoro aggiorni il Protocollo all'interno dei propri luoghi di lavoro, con le preucazione di seguito elencate in sintesi:

  • informare dipendenti e utenti in merito al divieto di ingresso in caso di sintomi e se dovessero comparirne, di dichiararli tempestivamente;
  • rispetto delle disposizioni sanitarie in azienda;
  • informare sull'uso di DPI e sulle disposizioni correnti;
  • controllo temperatura corporea all'ingresso sul lavoro ed eventuale isolamento per chi ha la temperatura sopra i 37,5°;
  • pulizia e sanificazione dei locali, spogliatoi, ambienti e aree comuni e delle attrezzatura ad uso promiscuo e mettere a disposizione detergenti e dispenser;
  • accesso a spazi comuni contingentato e orari di ingresso e uscita scaglionati, se possibile con porta di entrata e porta di uscita e arieggiare gli spazi;
  • l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori  che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
  • riammissione al lavoro con le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n.24 convertito in legge 19 maggio 2022 n.52 e dalla Circolare del Ministero della salute del 30 marzo 2022;
  • “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”;
  • collaborazione tra il medico competente e il datore di lavoro, il RSPP e RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;
  • “Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”;
  • datore e medico competente devono prevedere specifiche misure per i lavoratori fragili e richiesta proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

E' previsto l'incontro delle parti in caso di mutamento della situazione sanitaria, incontro che dovra' tenersi in ogni caso entro e non olte il 31 ottobre 2022.

Allegato: Protocollo ambienti di lavoro del 30 giugno 2022

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