Notizia del 14/09/2023: R.E.N.T.Ri - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

14/09/2023   R.E.N.T.Ri - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CHI DEVE ADERIRE

Il nuovo D.M. stabilisce che devono aderire al RENTRI:

  • Gli entri e le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti;
  • I produttori di rifiuti pericolosi;
  • Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Comuni, Consorzi, Comunità Montane) con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

TEMPISTICHE

Il Decreto è entrato in vigore dal 15/06/2023, ma è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione ed il relativo adeguamento che varia dai 18 ai 30 mesi a seconda delle dimensioni e tipologia delle attività. A partire dal 15 giugno 2023 sono stabiliti i seguenti termini:

  • a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

CONTRIBUTI

Oltre ai diritti di segreteria per l’iscrizione dell’importo di 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe variano a seconda della grandezza delle imprese: dai 100,00 € ai 15,00 € per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 60,00 € ai 10,00 €.

NUOVO REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI E NUOVI FORMULARI

Il D.M. ha anche approvato il nuovo modello di Registro di Carico e Scarico Rifiuti e del Formulario (i nuovi modelli sono allegati al D.M.) e diverranno obbligatori a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del Decreto ovvero 15 dicembre 2024, fino tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come sempre ci mettiamo a disposizione per assisterVi.

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