Notizia del 15/11/2021: SICUREZZA ANTINCENDIO

 

15/11/2021   SICUREZZA ANTINCENDIO


 

 

Il 4 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che fissa le regole per la gestione delle emergenze antincendio, Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

Vediamo quali sono le principali novità:
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDI: LE NOVITA’ DEL NUOVO DECRETO

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere aggiornamenti.

Le principali novità sono l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio e inoltre lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (rischio BASSO) e tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

I corsi di formazione possono essere svolti da:

  1. Vigili del fuoco
  2. Soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Decreto.
  3. Direttamente dal datore di lavoro, (che abbia i requisiti di cui all’art. 6), o da lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.

I corsi di formazione possono essere tenuti da persone con i seguenti requisiti:

  1. diploma di scuola secondaria di secondo grado
  2. documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto; oppure avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V; oppure essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; oppure rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Anche per i docenti sono previsti corsi di formazione e aggiornamento, da eseguirsi con cadenza almeno quinquiennale.

Inoltre i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio sono stati in parte modificati, troviamo ancora 3 tipologie di corso, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/03/98, ovvero:

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento:

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Le attività di formazione e di aggiornamento possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza), esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

 

GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, come dettagliate negli Allegati I e II del Decreto.

Il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio: tale piano è obbligatorio nelle attività di seguito elencate.

  • Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico, con presenza contemporanea di piu' di 50 persone
  • Luoghi di lavoro soggetti ai controlli antincendio dei Vigili del Fuoco, ex D.P.R. 151/2011.

 

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?

Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 04/10/2022.

 

COSA ACCADE AI CORSI GIA' SVOLTI AI SENSI DEL D.M. 10 OTTOBRE 1998?

Il nuovo decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021 (entro il 04/04/2022). Di conseguenza, fino al 5 aprile 2022 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le precedenti regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  • oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/3/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto).

 

SISA mette a disposizione la professionalità del suo staff per soddisfare eventuali esigenze di informazione e/o chiarimento in merito.
Per maggiori informazioni contattare tel. n. 0121 202939 email info@sisasrl.org 

 

 

 


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