Notizia del 16/01/2025: TESTO UNICO SICUREZZA - D.Lgs. 81/08 - le novità di fine 2024

16/01/2025   

LEGGE 2025 SUL LAVORO:NOVITA' TESTO UNICO SICUREZZA

Sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 203/2024 recente "Disposizioni in materia di lavoro". Nuove disposizioni sul lavoro vengono a modificare in vari punti, non solo la materia di sorveglianza sanitaria, anche il decreto legislativo n. 81/2008.

Di seguito le novità:

- Introduce l'art. 14-bis, prevedendo che "entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con  riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti".

- Modifica l'art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua (al comma 9) la competenza dell'azienda sanitaria locale come amministrazione precedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente in luogo "dell'organo di vigilanza" indicato nella precedente formulazione.

-  Modifica l'art.65 del Tusl in materia di destinazione al lavoro di "Locali sotterranei o semisotterranei", consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni "non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aereazione, di illuminazione e di microclima" (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione - da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato - che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, salvo divieto espresso da parte dell'ufficio. Qual'ora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni ( comma 3). Ai fini dell'applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l'emanazione della circolare di questo ispettorato concernente l'individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008.

- modifica l'art. 304, comma 1 lett. b), prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del decreto-legge n. 223/2006 (conversione dalla legge n. 248/2006), che introducevano l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla  trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all'art. 26, comma 8 e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall'art. 55, comma 5 lett. i) e, per l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all'art. 59, comma 1 lett. b).

 Copyright - SISA SRL – Via Pasubio 2/28 – 10064 PINEROLO - TO

info@sisasrl.org tel. 0121 202939

Se non desideri ricevere comunicazioni inoltra la tua richiesta di disiscrizione alla newsletter a formazione@sisasrl.org


Tutte le news